Riammissione alla rateazione con equitalia
- On 28 Settembre 2016
E’ stata recentemente reintrodotta la possibilità, per i soggetti decaduti dai piani di rateazione delle cartelle esattoriali, di richiedere ad Equitalia una nuova rateazione. La riammissione attualmente in corso è rivolta a tutti i contribuenti decaduti fino al 30 giugno 2016. L’istanza deve essere presentata entro il 20 ottobre prossimo (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 113/2016), senza dover pagare subito le rate scadute del precedente piano di dilazione. Ci sono, però, alcune condizioni da rispettare:
- Non sono comunque rateizzabili le somme per cui ricorrono i motivi ostativi previsti dalle norme in tema di crediti vantati dal debitore nei confronti di una pubblica amministrazione e da questi segnalati all’agente della riscossione.
- Può essere concesso un nuovo piano con un numero massimo di 72 rate (indipendentemente dal numero di rate precedentemente concesso) nel caso in cui si chieda la riammissione di un precedente rateo di tipo ordinario.
- Può essere concesso con lo stesso numero di rate della rateizzazione per la quale si chiede la riammissione nel caso di piano di tipo straordinario, ovvero 120 mesi.
- Basta saltare 2 rate anche non consecutive per decadere nuovamente
Anche dopo la scadenza del 20 ottobre c’è comunque la possibilità di rientrare nel piano di dilazione. A regime, però, per essere riammessi bisogna prima saldare in un’unica soluzione le rate del precedente piano scadute alla data della nuova istanza presentata. Inoltre, bisognerà presentare una nuova richiesta completa di documentazione che attesti lo stato di temporanea difficoltà economica, trattandosi a tutti gli effetti di una nuova rateizzazione. Il nuovo piano può essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo del piano per cui si chiede la riammissione. E la decadenza scatterà se non si pagano 5 rate, anche non consecutive.